IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  45  della  legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge
comunitaria  1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
legge  comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n.
52,   legge   comunitaria   1994,   recanti  delega  al  Governo  per
l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;
  Vista  la  direttiva  90/313/CEE  del  Consiglio del 7 giugno 1990,
concernente  la  liberta'  di accesso alle informazioni in materia di
ambiente;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero  dell'ambiente  e norme in materia di danno ambientale, ed,
in  particolare,  l'articolo  14  che  prevede  la divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  recante  regolamento  per  la  disciplina  delle  modalita'  di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi,  in  attuazione dell'articolo 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  lo  scopo  di
assicurare  a  chiunque  la  liberta'  di  accesso  alle informazioni
relative  all'ambiente in possesso delle autorita' pubbliche, nonche'
la  diffusione  delle  medesime,  definendo i termini e le condizioni
fondamentali  in  base  ai quali tali informazioni devono essere rese
disponibili.
 
          AVVERTENZA:
                    Il testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  della  legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                    Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi
          di  pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
                    -  L'art.  76  della  Costituzione stabilisce che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
                    - L'art. 87 della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                    -  La  legge  19  febbraio  1992,  n.  142   reca
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -
          legge  comunitaria  1994. L'articolo 45 cosi' recita: "Art.
          45 (Liberta' di  accesso  all'informazione  in  materia  di
          ambiente:  criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione della
          direttiva  del  Consiglio  90/313/CEE  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                    a)   assicurare  a  qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica il libero accesso alle  informazioni  disponibili
          in  materia  ambientale  in forma scritta, visiva, sonora o
          contenute nelle banche dati presso le  autorita'  pubbliche
          per  quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attivita' o
          misure che incidono o che  possono  incidere  negativamente
          sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo;
                    b)   specificare  che  sono  autorita'  pubbliche
          tenute  a  rendere  disponibili  le  informazioni  relative
          all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano
          responsabilita'  nazionali,  regionali  e locali nonche' le
          aziende autonome, gli enti pubblici ed i  concessionari  di
          pubblici  servizi,  eccettuati gli organismi che esercitano
          competenze giudiziarie o legislative;
                    c) prevedere che  le  autorita'  pubbliche  siano
          tenute  a  rendere  disponibili  le  informazioni  relative
          all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che  ne
          faccia  richiesta  senza  che  questa  debba  dimostrare il
          proprio interesse;
                    d) prevedere periodiche verifiche della  corretta
          attuazione   delle  norme,  con  la  presentazione  di  una
          relazione  annuale  al  Parlamento  a  cura  del   Ministro
          dell'ambiente;
                    e)  prevedere che tutte le autorita' pubbliche si
          dotino di strutture  idonee  che  garantiscano  l'effettiva
          possibilita' di accesso alle informazioni sull'ambiente;
                    f)  disciplinare  le  esclusioni e le limitazioni
          consentite  dalla  direttiva   al   libero   accesso   alle
          informazioni;
                    g)   garantire   la  tutela  giurisdizionale  del
          diritto all'informazione ambientale;
                    h) assicurare il  coordinamento  con  la  vigente
          normativa  a  tutela  del  diritto  di accesso ai documenti
          amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto  1990,
          n. 241".
                    -   La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146  reca
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -
          legge comunitaria 1993. L'art. 6 cosi' recita:
                    "Art. 6 (Delega al governo per  il  completamento
          dell'attuazione  delle  leggi  29 dicembre 1990, n. 428, 19
          febbraio 1992, n. 142 e 19 dicembre 1992, n. 489). - 1.  La
          disposizione  dettata  dall'articolo 1, comma 5, si applica
          anche ai decreti legislativi  emanati  in  esercizio  delle
          deleghe  conferite al Governo dalle leggi 29 dicembre 1990,
          n. 428, e successive modificazioni, 19  febbraio  1992,  n.
          142,  e  successive  modificazioni,  e 19 dicembre 1992, n.
          489.
                    2. Il termine di cui all'articolo 1  della  legge
          19  dicembre  1992,  n.  498,  e'  differito  di sei mesi a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi
          di  attuazione  delle  direttive del consiglio 91/497/CEE e
          91/498/CEE del 29 luglio  1991,  secondo  i  criteri  ed  i
          principi  direttivi  di  cui all'articolo 19 della medesima
          legge.
                    3. La delega legislativa conferita ai sensi degli
          articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,  e
          successive  modificazioni,  e  estesa  all'attuazione delle
          direttive 90/641/EURATOM del consiglio del 4 dicembre  1990
          e 92/3/EURATOM del consiglio del 3 febbraio 1992.
                    4.  La delega per l'attuazione delle direttive di
          cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212,  non
          si  estende  alla  disciplina  in materia di localizzazione
          degli impianti nucleari.
                    5. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  1,
          della   legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  e  successive
          modificazioni, per quanto attiene  alle  direttive  di  cui
          agli  articoli  9,  14,  41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della
          legge  medesima,  e'  sostituito   dal   termine   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
                    6.  All'articolo  1,  comma  3,  della  legge  19
          febbraio 1992, n.  142,  come  modificato  dall'articolo  5
          della  legge  19  dicembre  1992, n. 489, le parole: "venti
          giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
                    7. Il termine di cui all'articolo  43,  comma  3,
          della  legge  19 febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge.
                    8.  Restano  fermi  i criteri di delega di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio  1992,
          n.  142,  nonche'  i  principi di cui all'articolo 27 della
          legge 19 dicembre 1992, n.  489".
                    -  La  legge  6  febbraio  1996,   n.   52   reca
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -
          legge comunitaria 1994. L'articolo 6 cosi' recita:
                    "Art.  6  (Delega al Governo per il completamento
          dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e  22
          febbraio   1994,  n.  146,  e  attuazione  delle  direttive
          89/392/CEE  e  91/368/CEE).  -  1.  Il   termine   di   cui
          all'articolo  1,  comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
          146, per quanto attiene all'attuazione delle  direttive  di
          cui  agli  articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive
          92/65/CEE e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della  legge
          medesima,  e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1,
          comma 1, della presente legge.
                    2. Il termine di cui  all'articolo  6,  comma  5,
          della  legge  22  febbraio  1994, n. 146, e' sostituito dal
          termine di cui all'articolo  1,  comma  1,  della  presente
          legge  limitatamente  all'attuazione della direttiva di cui
          all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
                    3. I termini di cui  all'articolo  34,  comma  2,
          della  legge  22  febbraio  1994, n. 146, sono differiti di
          nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, salvo  per  quanto  concerne  le  direttive
          92/57/CEE  e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra'
          provvedersi con decreto legislativo da  emanare  entro  sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          I decreti  per  l'attuazione  delle  direttive  di  cui  al
          presente  comma sono sottoposti al parere delle commissioni
          parlamentari competenti per materia.
                    4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Governo e' autorizzato ad  attuare
          in  via  regolamentare,  a  norma dell'articolo 3, comma 1,
          lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989,  n.
          86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del
          consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del consiglio del
          20  giugno  1991,  previa  consultazione  delle commissioni
          parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del  predetto
          articolo  4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5,
          comma 1, della  medesima legge".
                    - La direttiva 90/313/CEE e' pubblicata  in  GUCE
          n. L. 158 del 23 giugno 1990.
                    -   La   legge   8  luglio  1986,  n.  349,  reca
          istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in  materia
          di  danno ambientale.   L'art. 14 cosi' recita: "Art. 14. -
          1. Il Ministro  dell'ambiente  assicura  -  la  piu'  ampia
          divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
                    2.  Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per
          l'ambiente  debbono  essere  motivati  e,  quando  la  loro
          conoscenza   interessi   la  generalita'  dei  cittadini  e
          risponda ad  esigenze  informative  di  carattere  diffuso,
          vengono  pubblicati  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana ai sensi  dell'articolo  3  della
          legge  11  dicembre 1984, n. 839 con la menzione del numero
          del Bollettino ufficiale del Ministero  dell'ambiente,  che
          riporta  il  testo  integrale  degli atti stessi nonche' il
          processo verbale delle sedute.
                    3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle
          informazioni  sullo  stato  dell'ambiente  disponibili,  in
          conformita'  delle  leggi  vigenti, presso gli uffici della
          pubblica amministrazione,  e  puo'  ottenere  copia  previo
          rimborso   delle   spese  di  riproduzione  e  delle  spese
          effettive  di  ufficio  il cui importo e stabilito con atto
          dell'amministrazione interessata".
                    - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nota
          all'art.  6.
                    - Per il D.P.R. 27 giugno 1992,  n.  352,  vedasi
          nota all'art. 5.